La Commissione europea ha approvato venerdì un aiuto generale di 39,7 milioni di euro per la compagnia aerea italiana Alitalia, a titolo di risarcimento dei danni subiti durante la pandemia di COVID-19. La Commissione europea ha affermato in una nota che l’assistenza fornita dal governo italiano alla compagnia aerea nel Paese “è in linea con le regole degli aiuti di Stato alla società”. L’aiuto risarcirà specificamente i danni ad alcune strade tra il 1 marzo e il 30 aprile.
Nel 2019 Alitalia, con la sua flotta di 95 aeromobili, ha collegato centinaia di destinazioni in tutto il mondo e ha trasportato 20 milioni di passeggeri dalla sua base di Roma e da altri aeroporti italiani. Tuttavia, le restrizioni applicate in Italia e in altri Paesi per limitare la diffusione della seconda e terza ondata del coronavirus SARS-CoV-2 hanno gravemente colpito l’operatività di Alitalia, che di conseguenza ha registrato perdite operative almeno fino allo scorso 30 aprile.
La Commissione Europea ha indicato che, il 25 giugno, le autorità italiane sono state informate di ulteriori aiuti per risarcire i danni causati alla compagnia aerea a causa della pandemia. Si è trattato di un sostegno diretto di 39,7 milioni di euro “corrispondente alla stima dei danni diretti alla società” nel periodo suddetto. In precedenza, la commissione aveva già dato il via libera ad altri aiuti pubblici che coprivano diversi periodi del 2020 e del 2021.
Nella sua analisi, la Commissione europea ha ritenuto che questo nuovo aiuto fosse giustificato da un evento “straordinario” e “imprevisto”, come la diffusione del coronavirus, che ha avuto un “impatto economico significativo”. In questo caso, ha osservato che la misura del sussidio italiano “compensarebbe i danni causati ad Alitalia e direttamente correlati al coronavirus”. La perdita è stata calcolata sulla base della perdita di redditività per alcune rotte a causa di restrizioni di viaggio.
Nel frattempo, la Commissione ha ritenuto la misura “proporzionata”, in quanto l’analisi quantitativa dei metodi forniti dall’Italia “quantifica adeguatamente il danno imputabile alle misure di contenimento” e “non va oltre quanto necessario”.